📚 Sì. In Italia una banca può recedere da un contratto di conto corrente, ma deve rispettare le condizioni previste dal contratto e dalla legge in generale ( art. 126 septi
es t.u.b..)
📚 Se il contratto è a tempo indeterminato, la banca può chiudere il conto esercitando il diritto di recesso “ad nutum”, e quindi senza obbligo di motivazione, ma:
✅deve rispettare il preavviso stabilito dal contratto,
✅ deve rispettare gli obblighi di buona fede che connotano anche l’esecuzione del contratto.
🚨 attenzione quindi: dal momento che il conto corrente è normalmente collegato a.servizi di pagamento, la Banca deve esercitare il recesso senza pregiudicare le ragioni del cliente.
👉 si pensi ad esempio al caso in cui il cliente abbia emesso assegno che, ove la banca recedesse con effetto immediato, resterebbe insoluto, con le conseguenze che possiamo immaginare.
👉 le operazioni pendenti devono quindi essere portate a termine.
📚 In presenza di una giusta causa, la banca può invece recedere anche senza preavviso o con un preavviso ridotto.
Ciò può avvenire in caso di utilizzo illecito del conto, violazioni degli obblighi contrattuali o situazioni che rendano non più sostenibile il rapporto.
👉 Voci contrarie? ne esistono.
⚖️ secondo il tribunale di Lecce (sentenza della 13/9/2022) in un recesso non motivato e privo di utilità e ragione concreta per la banca potrebbero ravvisarsi gli estremi dell’abuso del diritto che, quindi, ne determinerebbe la illegittimita’.
👉 In sintesi, la banca può esercitare il recesso, ma non con modalità in ritorsive/discriminatorie o contrarie ai principi di buona fede e correttezza.