
la differenza principale tra atto pubblico e scrittura privata autenticata riguarda il ruolo svolto dal notaio, che interviene quale pubblico ufficiale

l’atto pubblico consiste in un documento redatto direttamente dal notaio che ne cura la stesura.

ha efficacia di prova legale fino a querela di falso riguardo a:

la data dell’atto,

la provenienza dell’atto e delle dichiarazioni rese davanti al notaio stesso;

i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.

la scrittura privata autenticata è un documento di provenienza e formalmente scritto dalle parti (o dal loro professionista) e successivamente sottoscritto davanti a un notaio, che autentica le firme.

in questo caso Il pubblico ufficiale:

verifica l’identità dei firmatari;
accerta che la firma sia stata apposta in sua presenza;

certifica la data.

attenzione, sia nell’atto pubblico che nella scrittura autenticata:
– salvo eccezioni, il notaio non attesta la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti;
– i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza si ritengono provati fino a querela di falso
Nel concreto, quindi, il ruolo del notaio non differisce nelle due ipotesi, perché

anche nella scrittura autenticata, il notaio è garante della liceità dell’oggetto:

verifica che il contenuto dell’accordo rispetti le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume, rifiutando di autenticare atti contrari alla legge,

si accerta che le parti siano nel pieno delle proprie facoltà mentali e agiscano in modo libero e consapevole.

in linea generale, il notaio non ha l’obbligo di conservare la scrittura privata.

Tuttavia, esistono due eccezioni principali in cui il notaio è tenuto a conservarla nei suoi archivi:
1. Pubblicità immobiliare o commerciale: Se l’accordo è destinato a essere trascritto o iscritto nei pubblici registri (es. compravendite immobiliari), il notaio deve depositare l’atto per eseguire le formalità di legge,
2. Volontà delle parti: quando i firmatari richiedono che l’originale resti depositato presso lo studio notarile.

per quanto tempo?
Gli atti sono conservati dal notaio finché esercita la professione.
Quando cessa dall’attività (per pensionamento, trasferimento, decesso o altra causa), il suo archivio viene trasferito all’Archivio Notarile Distrettuale competente, che ne continua la conservazione e rilascia copie autentiche a chi ne ha diritto.