Innanzitutto si precisa che la donazione è un contratto con cui una persona (il donante) trasferisce gratuitamente un bene o un diritto a un’altra persona (il donatario), per spirito di liberalità.

nel nostro ordinamento, salvo alcune eccezioni (come le donazioni di modico valore), la donazione deve essere stipulata con atto pubblico davanti a un notaio e alla presenza di due testimoni.

Quanto alla revocabilità, la regola generale è che la donazione non può essere revocata liberamente solo perché il donante cambia idea.

Tuttavia, il codice civile prevede alcuni casi specifici in cui può essere revocata, tra cui:

per ingratitudine del donatario, ad esempio se commette fatti molto gravi nei confronti del donante, come ad esempio

determinati reati o gravi offese,

abbia dolosamente danneggiato il patrimonio del donante,

gli abbia rifiutato gli alimenti.

per sopravvenienza di figli, quando, dopo la donazione, il donante ha o scopre di ere un figlio, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

attenzione, caso diverso è l’annullamento:una donazione può essere annullata o dichiarata nulla se presenta vizi, ad esempio se non è stata fatta nella forma richiesta dalla legge o se manca un requisito essenziale.